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Violenza di genere e domestica: tutela e prospettive di riforma

Affrontiamo insieme una tematica trasversale che interessa tutti, un tema ampissimo che spazia e affronta dal diritto penale, al processuale penale, al civile fino al processuale civile dopo che è stata introdotta una sezione dedicata della violenza di genere con strumenti di tutela attuali che abbiamo a disposizione e prospettive di riforma, consistenti nel domandarci cos'altro si possa fare.


Arrivano notizie dove scopriamo che il fenomeno della violenza di genere e il fenomeno del femminicidio è matematico, cioè ogni 3 giorni viene uccisa una donna.


Quotidianamente assistiamo a maltrattamenti in famiglia, ed anche a violenze sessuali che i media e la tv ci restituiscono ogni giorno.


L'informazione dovrebbe essere trasmessa il più possibile integrale ossia anche con i risvolti positivi del processo, quando una donna decide di denunciare, altrimenti diviene anche scoraggiante per le donne vittime di violenza.


Sullo stesso piano si pone il cd braccialetto elettronico, che viene rappresentato spesso come uno strumento non funzionante o inutile, omettendo invece un'informazione importante, cioè che, nei fatti, hanno salvato molte vite, perché sono quei campanelli di allarme, quelle prescrizioni delle misure cautelari che consentono poi al P.m. di richiedere l'aggravamento al giudice, cioè di aggravare la misura.


Per quanto riguarda il “revenge porn”, cd omicidio della reputazione, pare che questa fattispecie di reato, per come è formulata non sia in grado di coprire e sanzionare, non tanto il deep fake, ma il deep nude, cioè la creazione e diffusione di immagini e/o video sessualmente espliciti, con il volto di una persona in atteggiamenti disdicevoli, che non sono stati oggetto di una ripresa reale ma sono stati costruiti con l'intelligenza artificiale, pratica che pare a livello tecnologico possa farsi in tempi molto rapidi. Però, la norma avrebbe una lacuna perché non copre ai fini dell'applicabilità e quindi del regime sanzionatorio, quel tipo di condotta.


Dall'altro punto di vista, ci sarebbe un utilizzo “utile” dell'intelligenza artificiale, per la funzione predittiva: siccome spesso ci si lamenta dell'incapacità umana, (forze dell'ordine o magistratura a vario titolo coinvolta) che forse, si dice che non abbiano colto la pericolosità, allora forse un sistema di intelligenza artificiale, mutuato dall'esperienza spagnola, potrebbe portare all'applicazione di un programma di algoritmi in grado di aiutare, non di sostituirsi, (ma di aiutare), nella valutazione del pericolo del rischio, in modo tale che poi se la persona fisica (poliziotto o appartenente alle forze dell'ordine o magistrato) decide di non tenerne conto mentre invece l'algoritmo sta dando un'indicazione di un alto rischio, se quella donna poi viene uccisa, poi il magistrato o il poliziotto o l'appartenente alle forze dell'ordine dovrà fare i conti con questa scelta dissonante rispetto alla scelta dell'intelligenza elettronica.


Il sistema “Biogen” utilizzato in Spagna nel 2007 pare abbia fallito involontariamente per la problematica dei pregiudizi che noi involontariamente introduciamo in questi sistemi-programmi e soprattutto ha fallito nel momento della compilazione dei questionari, cioè di quei dati fondamentali ai fini della valutazione del rischio perché la donna viene lasciata sola di fronte al questionario ed a quel punto viene falsata la sua compilazione.


Fino al mese di agosto 2024 avevamo una riduzione dei casi di femminicidio del 20%, mentre la settimana scorsa, rispetto allo scorso anno 2023, siamo arrivati al – 6%


Il 25 novembre di ogni anno è la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ed in quell'occasione avremo numeri impietosi sui quali non si può mentire, perché sulle violenze sessuali e sui maltrattamenti si può mentire per il semplice fatto che non arrivano le denunce, non tutti denunciano. Mentre sul femminicidio non si può mentire perché quando arriva una donna morta, poi si accertano i responsabili, il compagno o il fidanzato, e risulta che è morta in quanto donna e compagna ed a quel punto noi abbiamo dei dati certi.


Probabilmente il 25 novembre andremo in pari con il numero degli anni precedenti.


Prima del Codice Rosso, legge del 2019, n° 69, che prometteva di risolvere tutti i problemi correlati alle violenze domestiche e di genere, avevamo un quadro normativo oggettivamente insoddisfacente.


Una delle ipotesi di reato oggi più frequenti a livello applicativo, e più pericolose, che possiamo equiparare al reato sentinella, di spia, è lo Stalking, volgarmente detto stalking e giuridicamente chiamato “atti persecutori”, ex art. 612 bis c.p., termine che viene dall'inglese “to stalk” e significa “passo felpato del gatto che si sta avvicinando senza farsi sentire e sta per attaccare”, ha colmato una lacuna enorme che il nostro sistema aveva, perché prima che venisse introdotto lo stalking, quei comportamenti di molestia, disturbo, che generassero quella condizione di ansia, di pericolo per l'incolumità propria o altrui, determinasse quel mutamento delle abitudini di vita, elementi alternativi in presenza dei quali si può ritener integrata la fattispecie di reato, viveva all'interno dell'articolo 660 c.p., rubricato “molestie”.


Successivamente, è subentrato il 612 bis c.p. con un regime sanzionatorio importante che nel corso degli anni ha visto un aumento di pena.

L'evoluzione normativa è che si è sempre arrivati all'esigenza da parte del legislatore di aumentare il regime sanzionatorio, ed è infatti aumentato per lo stalking, per i maltrattamenti in famiglia e aumentato ulteriormente anche per i reati di violenza sessuale.


Siamo arrivati, in tema di femminicidio, per effetto di una legge dell'aprile 2019, che ha non consentito più la possibilità di accedere al rito abbreviato per i reati punibili astrattamente con l'ergastolo, come ad esempio, l'uccisione del coniuge, essendo una delle ipotesi di aggravante del 577 c.p., rientra tra queste.


Ma tutti questi aumenti di pena, di regimi sanzionatori, l'introduzione di nuove fattispecie di reato spesso restituendo dignità a circostanze aggravanti che vengono trasformate in fattispecie autonome di reato, come lo sfregio permanente del volto, il cosiddetto omicidio di identità, con un regime sanzionatorio potentissimo, tutto questo parrebbe non aver portato a una riduzione dei reati.


Comunque tutti gli interventi, a partire dalla legge sullo Stalking, dal Codice Rosso alla Legge Roccella hanno contenuto l'aumento dei reati.


Perché non abbiamo un immediato effetto di riduzione dei numeri in presenza anche di aumenti consistenti dei regimi sanzionatori?


La risposta è semplice, perché queste ipotesi di reato che sono legate a condotte ai danni di coniugi, ex coniugi, fidanzate, compagne, compagni ecc hanno una particolarità, una caratteristica: sono tutti reati nei quali colui che agisce non fa dei calcoli di natura utilitaristica, ovverosia, colui che violenta una donna, il maltrattante, non fa dei calcoli sanzionatori. Queste valutazioni non le fa.


Questi interventi ci sono stati imposti a livello sovranazionale, così come la Convenzione di Istanbul ha dettato una serie di regole: imponevano all'Italia di incrementare i regimi sanzionatori.


Succede una particolarità, il Codice Rosso, legge 2019 n° 69: consente un meccanismo di prevenzione generale e giudiziale, arriva ad incrementare regimi sanzionatori e arriva a seguito di un episodio di cronaca, ad esempio ad Udine, la donna ha denunciato più volte l'uomo violento e il violento ha ucciso un figlio di questa donna, quel numero importante di denunce che avevano preceduto di 6/7 mesi, che poi ha portato alla condanna dell'Italia, (caso Talpis contro Italia, marzo 2017), ha fatto sì che si accelerasse tutta la procedura che poi ha portato al varo del Codice Rosso.


Il Codice Rosso: ha introdotto nuove fattispecie di reato, aumentato il regime sanzionatorio, ha introdotto meccanismi processuali (entro 3 giorni dalla denuncia e dalla notizia di reato poi il p.m deve sentire la persona offesa), attività non delegabile alla p.g.


La stessa Roccella ha consentito l'estensione delle misure cautelari ai cd reati spia, reati minori (minacce aggravate o percosse), per i quali prima non si poteva fare nulla.


Poi si è creato il Problema di “vittimizzazione secondaria”: la donna che ha denunciato deve essere sentita dalle forze dell'ordine e poi risentita dal pm, oltre che dalla pg.

Il pm ha il potere di richiedere misure cautelari (divieto di avvicinamento o arresti domiciliari)


Se una donna viene uccisa vuol dire che è sbagliata la misura cautelare applicata


Tutto questo ha portato a ulteriori interventi, tra cui quello del 30 settembre 2023: legge articolo unico, nel caso in cui il pm non senta la persona offesa nei 3 giorni, ci sarà Avocazione, dove il Procuratore Generale deve sentire al posto del p.m.


I tempi per denunciare: Le donne vittime di violenza hanno un anno solo nel caso di violenza sessuale, per lo stalking hanno 6 mesi e per tutti gli altri 3 mesi, i classici 90 giorni.


Il Caso di Giulia Cecchettin, ha fatto si che questa legge andata in Gazzetta Ufficiale, ha sbloccato questo intervento legislativo. Abbiamo un legislatore che segue il fatto di cronaca, con una ricerca affannosa dell'aggravante che potesse portare così astrattamente all'ergastolo, per non accedere al rito abbreviato, e una ricerca spasmodica di una premeditazione di Turetta, e tutto ciò si giustifica con una lacuna legislativa.


Nel nostro sistema, se tu uccidi tua moglie, o la donna con la quale è in atto il rapporto sentimentale, c'è l'aggravante che porta all'ergastolo; se tu invece uccidi una donna che ha avuto il coraggio di lasciarti, e meriterebbe una tutela maggiore, non è previsto l'ergastolo, c'è solo un aggravante che incrementa il regime sanzionatorio.


E' invece prevista pena dell'ergastolo se si uccide la persona vittima di stalking.


Correttivi all'impianto del Codice Rosso: ha introdotto novità sostanziali come l'aumento dell'impiego del braccialetto elettronico, esteso a misure di prevenzione, reati spia


Il braccialetto elettronico non è una misura cautelare


La misura cautelare alla quale può essere abbinata come prescrizione, sistema di controllo a distanza, è una cavigliera per l'uomo, e una specie di telefono anni 90 per la persona vittima che deve portare con se l'altro dispositivo


Nasce con la figura degli arresti domiciliari 275 bis cpp, e senza il consenso si va in carcere


è stato esteso successivamente nel 2013 oltre che agli arresti, alla misura del divieto di avvicinamento, cioè si è previsto che anche in questa misura minore meno afflittiva, modalità di controllo a distanza minima di 500 metri dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati, si sono verificata i problemi


Da 2.000 braccialetti elettronici siamo passati a 6.000 braccialetti elettronici


Il divieto di avvicinamento comporta che si deve indossare la cavigliera, nascosta sotto ai pantaloni e deve stare a distanza di 500 metri dalla persona offesa - vittima, se si avvicina, parte la segnalazione alla centrale operativa, il problema nasce se la persona offesa si trova in una zona dove non c'è linea o non c'è campo, non parte la segnalazione, o comunque parte un falso allarme alla centrale operativa e questo genera un timore nella persona offesa, perché poi viene contattata.


Poi è successo anche che, se si scarica il dispositivo della persona offesa, parte il segnale, se invece la persona offesa lascia a casa il dispositivo e non lo porta con sé perché o fa pace con l'autore di quel reato sottoposto a misure cautelari, e quindi decide di non avvalersi del dispositivo, alle forze dell'ordine la segnalazione non arriva.


Negli ultimi casi che si sono verificati, raccontati poi dalla cronaca, pare che si sono verificati perché c'era stata una imprudenza da parte della persona da tutelare che pare non avesse con sé il dispositivo.


Altra cosa è quando il dispositivo si scarica e non viene ricaricato volontariamente o viene rimosso, questo è un modo di eludere, ed è soggetto ad aggravamento della misura, su richiesta del pm.


Vittimizzazione secondaria e tutela del minore


La Tutela dei minori entra in gioco qualora si tratta di violenza psicologica, fisica ed economica nei reati di maltrattamenti in famiglia


In tema di violenza economica è importante una sentenza di condanna dell'anno scorso che condannava il marito tirchio perché controllava anche l'utilizzo della carta igienica della moglie


La denuncia strumentale (la denuncia fatta in corso di separazione giudiziale per trarne dei vantaggi in sede civile) dice la Cassazione impone un accertamento e una verifica dell'insussistenza di quei fatti.


La vittimizzazione secondaria è un fenomeno che esiste oggettivamente e consiste nel fatto che le istituzioni non credano a quelle che sono le dichiarazioni rese dalla persona offesa, o comunque mortifichino la persona offesa risentendola più volte, talvolta a distanza di tanti anni, colpevolizzandola perché durante il processo al posto di essere persona offesa pare essere imputata di quel processo perché vengono fatte delle domande più varie e mortificanti.


Le sentenze più recenti danno peso e valore a degli elementi che una volta venivano considerati mera conflittualità o correlati a separazione giudiziale, finalmente ora abbiamo una maturità di interpretazione orientata alla luce delle osservazioni della Convenzione di Istanbul.


Ci sono casi limite delle denunce strumentali: capita in udienza di assistere all'avvocato che davanti al giudice affermi di poter chiudere il processo penale perché i coniugi hanno trovato un accordo in sede di separazione, e si vuole rimettere la querela e lui la vuole accettare, però c'è sempre da tener conto che si è in presenta di un 572 c.p., ossia il reato di maltrattamenti in famiglia che è un reato procedibile d'ufficio.


Il problema è che non c'è un coordinamento tra giudice civile e giudice penale, ce lo ha dimostrato il fallimento dell'art. 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che imponeva al giudice penale di trasmettere al giudice civile i reati legati a violenza domestica o di genere, la misura cautelare ed anche l'eventuale sentenza di assoluzione, al giudice che procedeva nell'altra sede, dimenticandosi però che il giudice penale non sa se si procede in sede civile, e quindi oggi, è stato cambiato il tiro per effetto della modifica-introduzione della sezione “violenza domestica”, grazie alla Riforma Cartabia, la 149 del 2022, è stato introdotto l'obbligo del giudice civile di confrontarsi con il Pubblico Ministero per avere queste notizie, documenti, e tutto quello che rileva.


Un passo avanti si potrà fare quando avremo finalmente la figura del giudice unico che tratti sia gli aspetti penalistici, sia gli aspetti civilistici delle dinamiche e dei rapporti familiari e para-familiari.


Una tematica ancora più delicata sono gli orfani di femminicidio: altra grande spina nel fianco, c'è una legge, la 2018 n° 4, che prevede una serie di tutele ma poi concretamente si hanno enormi difficoltà ad assicurarle alle vittime di femminicidio.


Altra riflessione da fare è quella legata all'inefficienza e disfunzione del sistema, perché la donna che non vuole denunciare perché ha paura che la denuncia stessa possa inasprire e far diventare violento ancora di più quell'uomo e quindi, non lo denuncia, vuol dire che non ha fiducia nell'intervento tempestivo delle istituzioni.


La donna che non denuncia per paura, di fronte al fatto di reato, rappresenta in astratto una sfiducia nel sistema giurisdizionale da parte di chi non denuncia, e questa è una sconfitta dello Stato.


Per quanto riguarda le donne che hanno il coraggio di denunciare, esiste una ulteriore garanzia a loro tutela, il giudice in aula può bloccare le domande che non possono essere fatte, perchè la donna non deve essere mortificata durante l'esposizione dei fatti (ad esempio racconto di uno stupro o violenza subito dalla donna), e su questo indirizzo si è espressa la Corte Europea che ha condannato l'Italia per il linguaggio offensivo della dignità di queste donne che hanno avuto il coraggio di denunciare.


Infatti, la Corte europea di Strasburgo ritiene che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte italiana configurano pregiudizi sul ruolo del donne che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare la protezione efficace dei diritti delle vittime della violenza di genere, e condanna il linguaggio che viene utilizzato nei processi perché ledono la dignità della donna, la quale dopo 4 anni dal fatto di reato deve ripetere e raccontare la violenza o lo stupro subito.



Prospettive di riforme


Altro passaggio interessante è quello di rendere obbligatorio l'incidente probatorio, per cristallizzare la deposizione e sottrarre quella donna che ha denunciato ad un meccanismo mortificante che è quello del circuito processuale a distanza di anni, così riduciamo anche il rischio di vittimizzazione secondario.


L'altro è quello di equiparare ai fini dell'aggravante che porta all'ergastolo, la condizione della vittima che si era lasciata alla condizione della vittima che ancora non ti ha lasciato.

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