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Rumori intollerabili dai condizionatori all'interno del Condominio

Immagine del redattore: Avv. Maila PistolaAvv. Maila Pistola

Aggiornamento: 2 nov 2024

Si tratta di una vera e propria forma di inquinamento, la cui difesa è inquadrabile nell'art. 32 della Costituzione Italiana, il quale, tutela il nostro diritto alla salute, in via primaria e assoluta.


In base a tale articolo, è previsto un limite-soglia di tollerabilità, c.d. “criterio della normale tollerabilità, secondo il quale non si può disturbare nella proprietà dei beni immobili.


Si parla di “immissioni abitative” quando un condomino, all'interno del nostro condominio, dà luogo a rumori intollerabili, cosiddetti immissioni (moleste o dannose, materiali o immateriali, dirette o indirette) nella nostra proprietà o in quella degli altri condomini, superando il limite-soglia poc'anzi detto.


Quindi, il singolo condomino dovrà essere tutelato dalle immissioni presenti in un bene condominiale.


Come tutelarsi dalle immissioni?


In tal caso, occorrerà una relazione tecnica da parte di un perito che attesti lo sforamento dei limiti di legge previsti rispetto al rumore di fondo. Tale superamento dovrà essere presente ben oltre i limiti prescritti dal D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 14/11/97, ossia con intensità superiore a 3 Decibel al livello differenziale di rumore.


Una volta accertata l'attualità e la persistenza dell'inquinamento dovuto alle immissioni acustiche e rumorose, pertanto intollerabili, sia per il singolo condomino che per i restanti condomini, ci si rivolgerà all'Avvocato che emetterà un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.


Perchè tutelarsi?


Detto provvedimento infatti, sarà in grado di ridurre le immissioni sonore, nei limiti di tollerabilità, con un ordine da parte del giudice di adeguamento immediato alle prescrizioni individuate dal C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio), al fine di ridurre per sempre le immissioni illecite. Il giudice ordinerà anche di adottare immediatamente tutti i rimedi tecnici al fine di eliminare le riscontrate “immissioni intollerabili” che creano inquinamento quotidiano, con l'eventuale sostituzione dell'impianto.


Inoltre, la parte resistente (c.d. controparte), che crea “immissioni abitative”, sarà condannata al pagamento totale delle spese liquidate dal giudice sia per la procedura sia per le spese del C.T.U.


A tal proposito il TAR LAZIO nella sentenza n. 4018/2016 ha precisato che le immissioni sonore provocate dall'impianto costituiscono un'informazione ambientale che l'agenzia regionale ARPA dovrà fornire in 30 giorni, in base alla direttiva Ue recepita in Italia con il decreto legislativo 195/05, che ha una portata più ampia rispetto alla mera normativa sulla trasparenza di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.


In base a tale sentenza, il singolo condomino ha diritto di conoscere dall'Agenzia che tutela l'ecosistema, a quanto ammontano le immissioni sonore prodotte dall'impianto di condizionamento dell'aria attivo nello stabile.


Inoltre, è importante sapere che il condizionatore d'aria non deve pregiudicare la qualità della vita, ex art. 844 c.c., che tutela la “proprietà nella sua pienezza”.


L'inquinamento acustico è dannoso sia per la salute umana che per la qualità della vita.


Il rumore, infatti, è conosciuto come grave minaccia per il benessere psico-fisico dell'individuo.


Un eccessivo inquinamento acustico incide negativamente sul comfort abitativo e causa difficoltà di concentrazione e disturbi del sonno fino a provocare diverse patologie.


La soglia massima di rumore è ritenuta accettabile se non provoca disagio al soggetto coinvolto. Il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere.

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