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La giustizia penale dopo la Riforma Cartabia: analisi, critiche e soluzioni

Aggiornamento: 13 feb




Quali sono gli obiettivi dichiarati dalla Riforma Cartabia?

In generale, possiamo dire essere tre e li analizziamo insieme:

  1. accrescere l'efficenza e la snellezza procedurale del processo penale

  2. contenimento dell'intervento penale

  3. ricorso alla ricomposizione della lite (mediazione)


Si potrebbe altresì affermare che gli obiettivi non siano stati realizzati del tutto.

Per ciò che concerce la semplificazione e il contenimento dei tempi processuali: il difensore diventa domiciliatario ex lege di tutte le notifiche dirette al proprio assistito, da qui, ne deriva l'onere particolare del difensore di notificare gli atti al proprio assistito.

Da ciò, deriva un problema per quanto concerne l'attività del difensore d'ufficio che spesso non ha rapporto con il suo assistito.


Per quanto riguarda invece la dichiarazione d'assenza: avviene su base di scelta discrezionale da parte del giudice all'uopo preposto.


La Riforma Cartabia non tocca minimamente i profili legati al dibattimento (salvo la norma sulla rinnovazione).


L'udienza preliminare finisce per diventare l'anticamera del dibattimento.


L'udienza predibattimentale pone un problema di compatibilità con il giudice del dibattimento.


Per ciò che attiene alla sfera de percorso di giustizia riparativa: questo si instaura come un canale parallelo al giudizio penale, ossia un affidamento a un terzo soggetto (il mediatore).


Il correttivo d.l. 31 del 2024 è intervenuto sull'art. 415 ter c.p.p:

Per le misure cautelari, sono impiegati 3 g.i.p., invece per il giudizio di merito uno solo.


Per quanto riguarda le sollecitazioni all'ufficio g.i.p.: con tutti questi nuovi e continui adempimenti rende drammatica la possibilità che la procedura di cui al 415 ter possa avere reale impatto.


Per l' Avocazione: con il correttivo effettuato è una sorta di avocazione facoltativa.

Il nuovo 127 bis disp. att. c.p.p. faceva pensare alla discrezionalità dell'esercizio del potere di avocazione.


Ci sono dei criteri di priorità stabiliti dagli uffici giudiziari, ed è stata creata una scaletta sulle priorità.


Le ragioni per cui il P.m. potrebbe anche giustificare l'inerzia innanzi al G.i.p. da parte della p.o. (persona offesa): ci sono una serie di casistiche, ad esempio, chiedo udienza al Tribunale, ed è poi il Tribunale che poi fisserà l'udienza in un certo tempo con il rispetto dei termini di convocazione.


Inoltre, sono state effettuate una serie di modifiche al 161 c.p.p., che snellisce le procedure di notifica.

Come tutte le riforme, anche la Cartabia ha aspetti drammatici e negativi.

I positivi sono la richiesta di archiviazione.


Razionalizzazione e deflazione del carico giudiziario: l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficenza

Ora appare opportuno chiedersi: "Che cosa si trova effettivamente dentro la Riforma Cartabia, qual'è lo spirito o l'anima della Riforma?"

Noi abbiamo un sistema che per lungo periodo si è tenuto in linea di galleggiamento con gli istituti dell'amnistia e della prescrizione.


Queste due soluzioni non sono piu possibili, è chiaro che si è dovuto intervenire in qualche modo su altri profili.

Siamo l'unico paese europeo che ancora non ha cambiato la parte generale del codice

penale, ancora ancorato alle visioni del codice Rocco.


Abbiamo cercato di fare delle depenalizzazioni, trasformare reati e contravvenzioni, sempre per evitare il decongestionamento del processo.

Abbiamo l'obbligo giuridico di decongestionare il carico giudiziario imposto dal P.N.R.R.


Uno di questi strumenti è modare il processo e gli istituti di natura deflattiva.

Si è cercato di intervenire dentro questa struttura processuale per eliminare la "disincrostazione" della stessa.


Si parla appunto della c.d.“Ipertrofia di diritto penale”: si ricevono 2 milioni all'anno di notizia criminis.


La Riforma Cartabia non si è occupata della criminalità organizzata.


Quando si parla del Principio di economia processuale: nel 1991 il problema del c.d. patteggiamento andò alla Corte costituzionale.

Nel tempo, pur non essendo cambiato il codice penale, le Commissioni sul sistema sanzionatorio insediate dai Ministri hanno incominciato a discutere del sistema carcerocentrico.


Si è affrontato anche il problema della "Particolare tenuità del fatto di cui al 131 bis c.p.".


Pian piano, con le riforme, il ponte tra processo penale e diritto penale sostanziale, il discorso sul patteggiamento, si è riaperto, di natura sostanzialistica.


Con la Riforma Cartabia, nella parte delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, viene riscritta questa fase con un collegamento tra processo penale e diritto penale sostanziale.


La premialità sta tutta nelle indagini, si ridisegnano le indagini.


La possibilità di patteggiare più ampia, la possibilità del decreto penale di condanna, la tenuità del fatto, sono condanne, e l'imputato accetta a pena ridotta, fermo restando certi limiti: iscrizione, tempi morti ecc e ciò consente all' imputato di definire e chiudere.


E' sufficiente il consenso per legittimare una condanna se pur premiale? La Cartabia si occupa di un tipo particolare di imputato, ossia colui che ha commesso un reato unico, che ha "fatto una stupidaggine".


La premialità è finita, o chiudi qui con il sistema premiale oppure te ne vai a dibattimento.

Si assiste ad un rafforzamento delle garanzie nel dibattimento.


Questo sistema sanzionatorio copre l'area di responsabilità di imputati di una certa natura, c'è un tentativo di sganciare una fattispecie di reato.


Tutto ciò, pone l'avvocato in un sistema di maggiore responsabilità: capire le cose fin dall'inizio, intreloquire.


La Cartabia dà degli spazi dove si dialoga, è un modo col quale l'avvocatura deve cercare di cogliere il senso del nuovo e poi per il resto si andrà a dibattimento.


Si tratta di strumenti legislativi premiali con modifiche in continuazione.


Il Processo "in assenza"

L'atto introduttivo del giudizio deve essere notificato a mani all'imputato, il quale poi se

decidesse di non comparire in udienza, si procederà in assenza.

La norma introduce nel comma 2 ter del 420 c.p.p. qualcosa di particolare: la norma non specifica quando deve essere rilasciata la procura speciale, la norma non ci dice nulla.

Può essere rilasciata durante la fase delle indagini preliminari.


L'obiettivo della norma è quella di avere la prova di una corretta ed effettiva vocatio in iudicium.


Analizzando l'art. 420 bis lettera a: che cosa significa che la persona deve essere espressamente delegata al ritiro dell'atto?

Ad esempio: a mani della moglie convivente.


Qui, sorge un ulteriore problema.


È il giudice che deve dimostrare e motivare le ragioni in base alle quali l'imputato sia nelle condizioni di essere a conoscenza della pendenza del processo.

In determinate circostanze, di fronte a dei dubbi sulla vocatio in iudicium, consente al giudice di rivolgersi alla polizia giudiaria e procedere alla notifica a mani all'imputato.


Di qui, il primo intervento delle Sezioni Unite del 2020, per dirimere il contrasto creato in merito alla possibilità di procedere "in assenza". Le stesse hanno sottolineato che bisogna valutare da quale presupposto partire, poi si potrà procedere in assenza solo con la piena consapevolezza del processo nei suoi confronti.


Indici presuntivi: vanno interpretati secondo le loro funzioni, pertanto, andranno individuati di volta in volta.


Questo conflitto giurisprudenziale, si è risolto ritenendo non idonea l'elezione di domicilio presso il difensore.


Esiste una recentissima Sentenza, n. 3048 del 2023, in merito alla dichiarazione di assenza.


Per quanto concerne la figura del latitante: bisogna motivare che l'imputato resosi latitante, abbia effettiva conoscenza della pendenza nei suoi confronti e della misura cautelare.


Ammissibilità delle impugnazioni

La Riforma Cartabia si è occupata solo del giudizio d'appello.

L'appello è inammissibile quando per ogni richiesta non sono enunciati specificamente capi e punti.


L'inamissibilità proviene dalla necessità di indicazione specifica di capi e punti.


Si richiede che l'appellante faccia una valutazione del confronto con l'atto d'appello rispetto al provvedimento del giudice. Deve esserci un motivo che sia specifico.

Il motivo deve essere realmente importante, per questo deve relazionarsi con la sentenza.

Questo è teso a ridurre il carico di lavoro gravante sul giudice dell'impugnazione.

L'atto d'appello non si costruisce nel momento della sentenza di primo grado, ma si elabora precedentemente.

L'atto d'appello non entra nel motivo manifestamente infondato.


Al difensore oggi si richiede l'attenzione allo sviluppo del processo che parte già dal dibattimento, una sorta di "responsabilizzazione del difensore".


Le modifiche apportate al 581, relative al conferimento del mandato e 581 comma 1 quater si adatta all'ipotesi dell'assenza.


La Riforma Orlando ha ridotto fortemente il potere di gravame del p.m. in riferimento al 593.

Il doppio grado di giurisdizione non fruisce di per sè di un riconoscimento costituzionale.

Il tema che interessa la magistratura è quello di avere un imputato presente.

L'imputato deve essere consapevole del processo di impugnazione, tanto che deve avere conoscenza del processo di impugnazione.

Ci sono orientamenti fortemente contrastanti: questo non agevola la certezza del diritto

Il primo contrasto riguarda l'ipotesi in cui un soggetto sia stato detenuto.

Altra questione è se il latitante si possa paragonare all'assente. Ebbene si.


Udienza predibattimentale

L'udienza predibattimentale ha introdotto la fase nuova della Riforma Cartabia che va a prendere come spunto di confronto l'udienza preliminare.

Viene introdotto il 554 bis c.p.p.

Vi è un'estensione del catalogo di reati di cui al 550 c.p.p. per il quale è prevista l'udienza predibattimentale: ossia la competenza dei reati con reclusione nel massimo a 4 anni,

385, 640 secondo comma e 646.


Il legislatore ha inteso elevare molto la competenza del giudice monocratico con riferimento all'udienza predibattimentale.


Scopo nobile del legislatore è quello di evitare la celebrazione dei procedimenti inutili in un'ottica di celerità ed efficienza, per rispettare i parametri imposti dal PNRR, per avere procedimenti sempre piu efficenti e celeri.

E' una norma plasmatica, ancora non conosciamo bene l'entità importante per noi.


L'udienza predibattimentale si tiene in camera di consiglio, con la necessaria presenza del difensore e del p.m.


La stessa udienza predibattimentale assume un ruolo importante di smistamento e anche a livello organizzativo: vengono fatti accertamenti sulle costituzioni delle parti e viene qui dichiarata l'assenza, e qui vi è la possibilità che si costituisca la parte civile, altrimenti non può più costituirsi in futuro.


Qui debbono essere promosse tutte le questioni preliminari, quindi anche l'incompetenza territoriale.


E' una vera e propria udienza filtro frapposta fra la Procura che conlude l'indagini e l'inizio del processo.


Qui possiamo chiedere di accedere ai riti alternativi, giudizio abbreviato, patteggiamento o messa alla prova e finanche l'oblazione.


Se il giudice celebra l'udienza predibattimentale, poi non potrà presiedere l'udienza dibattimentale.


Immutabilità del giudice e regime della rinnovazione dibattimentale

Analizziamo ora l'art. 525 comma 2 c.p.p.


Adesso la Riforma Cartabia impone di videoregistrare l'udienza dibattimentale:

si introduce l'obbligo di videoregistrare la testimonianza perchè, si è detto, la videoripresa è l'unico strumento che può percepire nella testimonianza del teste quei tratti tipici della testimonianza, ossia permette al giudice di essere presente nella testimonianza anche se non ha partecipato direttamente alla stessa.

La videoregistrazione è stata evocata dalla Corte Costituzionale e richiamata dalla Commissione Lattanzi.

La testimonianza è frutto di un contesto, delle domande poste, del controesame, del contesto e anche dell'ambiente.


La disciplina delle pene sostitutive: aspetti sostanziali e processuali

Le pene sostitutive non hanno avuto il successo sperato.

Il decreto legislativo di quest'anno ha cercato di apportare delle modifiche.

Coloro che hanno richiesto le pene sostitutive, poi si vedono passare molti anni.


Una volta letto il dispositivo di condanna, il magistrato è quasi diffdente all'applicazione delle stesse.


Il difensore deve munirsi di una procura ad hoc, conferita precedentemente dall'imputato allo stesso difensore, per l'applizazione delle pene sostitutive dopo la chiusura del dibattimento. Senza chiedere un rinvio per questo (non oltre 60 giorni).


Per l'applicazione delle pene sostitutive, la pena non dovrà essere superiore a 4 anni e nè inferiore a 2 anni, ed è necessario che permanga il consenso dell'imputato.


Per ciò che attiene alla sfera della c.d. intelligenza artificiale: esiste un programma per la valutazione prognostica o natura interdittiva come nell'esperienza americana del common law, del precedente vincolante.


La regola di giudizio per l'azione penale: la ragionevole previsione di condanna

Un processo penale veloce è quello che consente una massiccia depenalizzazione dei reati o pletora di reati contravvenzionali.

La Riforma Cartabia offre spunti di riflessione che consentono di aumentare le richieste di archiviazione.


L'art. 125 disp. att. c.p.p. è stato abrogato.


Per quanto riguarda l'art. 358 c.p.p. e l'archiviazione: è stata effettuata una modifica efficace che amplia le possibilità del p.m. di richiedere l'archiviazione, ad esempio per reati piu importanti come i reati tributari (con l'aumento del termine di prescrizione).


I procedimenti basati su prova orale, consentono di fare processi con lasso temporale alto dal compimento dei fatti, e questo consente di eludere elementi al giudice per la decisione, poichè la prova orale avviene nel dibattimento.


Il p.m. nella richiesta di archiviazione ha un onere motivazionale non eccessivo.

Occorrono motivazioni più estese rispesso all'archiviaizone.


Per un'accelerazione dei tempi del processo, occorre una gestione dei tempi morti in fase delle indagini preliminari.


Per quanto riguarda l'art. 412 c.p.p., per la procedura di archiviazione: i tempi sono contingentati.

La responsabilità da parte degli uffici della Procura che non hanno avuto una gestione sollecita di tutti i fascicoli, risulta essere una delle cause.





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