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L'istituzione degli ordini forensi italiani e l'avvento dell'intelligenza artificiale

Immagine del redattore: Avv. Maila PistolaAvv. Maila Pistola

Aggiornamento: 13 feb




150° ANNIVERSARIO DELLA LEGGE N. 1938 DELL’8 GIUGNO 1874 ISTITUZIONE DEGLI ORDINI FORENSI

L'ordine forense, attualmente, viene inquadrato come "Ente pubblico non economico".

L'ordine forense ha una precipua funzione, cioè ricopre quella specifica funzione sociale sia nella società che nella giurisdizione.


Ad oggi, è a tutti gli effetti, un presidio di libertà, istituito dagli Avvocati.


L'ordine forense nasce con la Legge n. 1938 dell'’8 giugno 1874, e nel 2024 sono 150 anni di ISTITUZIONE DEGLI ORDINI FORENSI.

Dopo il periodo napoleonico, gli Ordini degli Avvocati e le Camere dei Procuratori furono organizzati in tutta Italia su base del modello francese.


La situazione della legislazione nei vari ordinamenti fu molto eterogenea.


Tuttavia, si mirava ad istituire forme di controllo statale che potessero convivere con l'esigenza di autonomia di una professione la cui importanza e rilevanza politica erano ormai riconosciute per la garanzia dei diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato.


Relativamente alla professione di Avvocato, le Costituzioni piemontesi del 1770 erano ancora in vigore, all'indomani dell'unificazione del 1861.

Non esisteva un Ordine forense.


La disciplina della professione forense era affidata alla magistratura.


La legge del 17 aprile 1859 aveva abolito il numerus clausus e istituito i Collegi elettivi di procuratori e Camere di disciplina.


L'Unità d'Italia è stata dichiarata con il Decreto 17 marzo 1861, pubblicato il successivo 18 marzo sul n. 68 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.


"A partire da questo giorno, l'Italia afferma a voce alta di fronte al mondo la propria esistenza. Il diritto che le apparteneva di essere indipendente e libera (...) l'Italia lo proclama solennemente oggi".


Nei 14 anni intercorrenti tra le promulgazioni del Codice Pisanelli (1865) e del Codice Zanardelli (1889), il 24 novembre 1872, gli Avvocati si riunivano, a Roma, in occasione del 1° Congresso Giuridico Italiano.


In Normattiva, il portale della legge vigente, si legge infatti che la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore, è entrata in vigore il 30/06/1874 (G.U. n. 141 del 15/06/1874).


Era composta da 67 articoli, suddivisi in 4 capi:

Capo I dedicato alle Disposizioni generali

Capo II dedicato a "Degli Avvocati"

Capo III dedicato a " Dei procuratori"

Capo IV dedicato alle Disposizioni speciali per la difesa nei giudizi penali


Il suo ruolo è quello di ribadire l'importanza centrale degli ordini, è suddivisa in capi ed al suo interno, un capo intero è rivolto all'ordine degli avvocati.


L'ordine è un tramite di osservazione, tanto è vero che è stato istituito un osservatorio che vigila sulla lesione della dignità professionale dell'avvocato.


Gli ordini sono composti dai consociati – avvocati e sono fondamentali per la regolamentazione degli avvocati iscritti agli albi.


Dopo questa regolamentazione, sono arrivate più tardi anche le regole per geometri, ingegneri e architetti. Anche all'ora fummo degli apripista noi avvocati.


Percorrendo la storia a ritroso, ripercorriamo la storia politica di questo paese e dello Stato liberale dove sono nati gli ordini.


E' noto che nel periodo fascista, gli ordini sono stati oppressi e successivamente con la situazione repubblicana, la questione si capovolge e gli ordini diventano espressione del libero manifestare del liberalismo sociale.


Passa l'idea che accanto all'unico Stato unitario poteva esserci anche la presenza di aggregazioni sociali composte per l'appunto da aggregazioni che andavano ad operare nella collettività.


Gli ordini sono organi intermedi tra lo Stato e le associazioni di diritto privato.


Gli ordini professionali sono visti come depositari del sapere tecnico per svolgere attività fondamentale nella comunità.


L'importanza degli ordini e l'intelligenza artificiale

Lo stretto legame tra l'organismo collettivo e gli ordini deve essere coltivato soprattutto ora con le sfide nel campo dell'amministrazione della giustizia, come ad esempio oggi con l'intelligenza artificiale.

Sono già tantissime le applicazioni e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e nel presente, occorre colmare questa distanza.


Esiste un disegno di legge per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale che ne limita l'utilizzo: una normativa con zona d'ombra estesa su ciò che è consentito e ciò che non è consentito.

Difatti, la normativa non interviene sull' ambito dell'attività degli avvocati, come ad esempio, le consulenze online.


Un'altra questione non viene sufficientemente affrontata dal disegno di legge: la potenzialità, si pensa sempre a difendere l'umanesimo della giustizia mettendo dei paletti all'intelligenza artificiale.


Viene lasciata solo al Ministero della Giustizia, la gestione dell'intelligenza artificiale, monopolio limitativo ed escludente.


Ormai la digitalizzazione appartiene a tutti, anche agli Avvocati, quindi sarebbe stato più corretto coinvolgere e creare una cabina di regia, nell'individuazione e creazione dei sistemi dell'intelligenza artificiale.


Non da ultimo, è nota una decisione della Cassazione, ottenuta su prova redatta dalla chat g.p.t. e portata in udienza dagli stessi Avvocati.


Si è discusso poi della Riforma dell'ordinamento che mira ad analizzare il numero della composizione dei consigli distrettuali di disciplina.


Riforma dell'esercizio della professione:

Mira a tagliare lacci e lacciuoli per agevolare l'esercizio della professione forense, soprattutto fra i giovani.


Occorre eliminare l'incompatibilità della forma forfettaria per partecipare all'associazione.

Oggi è prevista solo società tra avvocati e non tra professionisti, invece l'esperienza vede la necessità di quest'ultima.


Aspetto importante è l'incompatibilità: si deve rendere possibile l'esercizio dell'attività di impresa per l'Avvocato.


Inoltre, occorre rendere la normativa antiriciclaggio non obbligatoria.


L'aspetto della fiscabilità: occorre esaminare la deducibilità dei compensi degli avvocati e le relative spese delle attività sostenute.


Inoltre, è necessario avere la liquidazione delle spese contestualmente all'emissione della sentenza, avere la facoltà di esercitare l'autodichiarazione per i redditi prodotti all'estero, per il Patrocinio a spese dello Stato deve essere prevista la deducibilità fiscale ed infine la disciplina dell'equo compenso come principio generale.


La situazione generale è che la Corte d'appello di Roma ha un arretrato che è pari al 20% dell'arretrato nazionale.

Vi è una diminuzione degli affari civili del 8%.

Molti componenti dell'ufficio del processo stanno optando per altri funzioni amministrative, quindi vi è un sovraccarico di lavoro mentre i procedimenti continuano ad arrivare.


C'è un problema di formazione e aggiornamento del personale.


Inoltre, in questo scenario si inserisce una situazione drammatica: nell'ambito del giudice di pace si assiste ad una carenza del personale del 60%.

Nel Tribunale di Sorveglianza non vengono applicate misure alternative alla detenzione perché non c'è personale sufficiente e rimane sempre alto il carico dei procedimenti.


Legge 247/2012: Deontologia forense

La legge 247/2012, all' art. 3 comma 2 prevede che la professione forense vada esercitata con lealtà, dignità, probità, decoro e onore


La violazione di questi precetti comporta una violazione di legge, e si sottolinea che questi precetti sono innanzitutto valori morali.


La legge 247/2012 ha tolto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la disciplina, e pur senza questo lato, il Coa è rimasto e rimane tutt'ora autorevole.



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